Art. 1 – Costituzione
Nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana ed in ossequio a quanto previsto dagli artt.36 e seguenti del Codice Civile e dal Decreto legislativo 03/07/2017 n.117 recante “Codice del Terzo settore”, è costituita, l’associazione di promozione sociale che assume la denominazione di Associazione “PROGRESSO E SVILUPPO SOSTENIBILE”, o abbreviato “PROGRESSO SOSTENIBILE” o “SVILUPPO SOSTENIBILE”.
L’ Associazione ha sede nazionale nel Comune di Cagliari. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria. Essa intende operare sia sul territorio della Sardegna, sia a livello nazionale ed internazionale.
L’Associazione ha durata illimitata e potrà istituire sezioni o sedi secondarie, in tutto il territorio della Sardegna, dell’Italia e all’estero.
L’Associazione è disciplinata dal presente statuto ed agisce secondo quanto previsto dagli artt. 36 e seguenti del Codice Civile.
Lo statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti all’organizzazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell’attività della organizzazione stessa, ed è valutato secondo le regole di interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell’articolo 12 delle preleggi al codice civile.
Il simbolo dell’Associazione è rappresentato da una foglia – albero, con o senza la scritta PROGRESSO E SVILUPPO SOSTENIBILE all’interno o all’esterno di un cerchio. Il simbolo e le denominazioni , non possono essere utilizzati da terzi, né dai soci, al di fuori delle attività, modalità e finalità statutarie, senza il consenso del Presidente .
Art. 2 – Finalità
L’ Associazione senza fini di lucro ha come finalità quella di:
– diffondere, applicare e perseguire i principi e gli obiettivi di economia, lavoro, società, ambiente, innovazione, infrastrutture, istruzione, sanità, mobilità, energia e agricoltura sostenibile dell’Agenda 2030.
– promuovere interventi finalizzati allo sviluppo economico, ambientale e sociale sostenibile per una transizione ecologica, energetica e digitale dei Paesi.
– promuovere, sviluppare e attuare tutte le forme di tutela giuridica dell’ambiente, degli animali, dell’uso corretto dei fondi pubblici, della salute umana, del paesaggio, dei beni archeologici e architettonici del territorio regionale, nazionale e internazionale.
– promuovere e attuare attività di sensibilizzazione e tutela nei confronti degli associati e di terzi, nei settori dell’ambiente, dell’economia, della mobilità, delle infrastrutture, dell’agricoltura, della scuola, del turismo, dell’energia, dell’educazione, del lavoro, dell’uguaglianza dei cittadini, della comunicazione, della ricerca scientifica, dell’innovazione tecnologica, del corretto uso dei fondi pubblici regionali, nazionali e europei, della giustizia, della salute e del benessere sociale, nel pieno rispetto della libertà e dignità degli individui.
– favorire e supportare l’adeguamento del substrato legislativo alle nuove sfide globali che impattano sull’ambiente, sull’economia, sulla salute e sul benessere dei cittadini, dando voce e aggregando le istanze sui suddetti temi di interesse collettivo, verso le Istituzioni locali, regionali, nazionali ed Europee.
– difendere e tutelare giuridicamente i diritti dei consumatori, dei cittadini e degli utenti da attività di interesse generale e particolare, o illecite.
– tutelare e promuovere la democrazia, l’autodeterminazione dei popoli, l’autodeterminazione della Sardegna, le pari opportunità, le iniziative di aiuto reciproco, della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e dei diritti umani, sociali e politici,
E’ esclusa qualsiasi finalità sindacale, professionale o di categoria, ovvero di mera tutela degli interessi economici degli associati
Art. 3 – Scopo
L’Associazione, per il raggiungimento delle sue finalità, si propone di esercitare:
– interventi e servizi attraverso l’organizzazione o la gestione di riunioni, assemblee, convegni, congressi, raccolte pubbliche, ricerca scientifica, attività commerciali, produttive, di informazione, di rappresentanza, mostre, cene di beneficienza, manifestazioni, petizioni, organizzazione di viaggi, spettacoli o intrattenimenti, radiodiffusione, formazione extrascolastica, universitaria e post-universitaria, corsi di studio, gestione di servizi, ricerche, seminari, workshop, dibattiti, eventi, investigazioni e informazioni.
– interventi giudiziari per il perseguimento dello scopo nella tutela e nella valorizzazione dell’ambiente, della salute dei cittadini, del paesaggio, dei beni architettonici, della cultura, della difesa della legalità, dei diritti umani, civili, politici e sociali.
L’Associazione si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali tramite la collaborazione di professionisti privati o enti locali, attraverso la stipula di apposite convenzioni, e con la partecipazione ad altre associazioni, società o enti aventi scopi analoghi o connessi ai propri.
L’Associazione potrà svolgere qualsiasi altra attività culturale o ricreativa e compiere qualsiasi operazione economica o finanziaria, mobiliare o immobiliare, per il migliore raggiungimento dei propri fini.
L’Associazione potrà, esclusivamente per scopo di autofinanziamento e senza fine di lucro, esercitare le attività marginali previste dalla normativa vigente.
Art. 4 – Soci
Il numero dei soci è illimitato.
Possono essere soci dell’associazione, senza alcuna forma di discriminazione, le persone fisiche e giuridiche che condividono gli scopi dell’associazione e presentano una volontà tale da poter garantire un contributo fattivo alla realizzazione dei fini istituzionali del sodalizio.
Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare la relativa richiesta al presidente dell’associazione, impegnandosi ad attenersi al presente statuto e ad osservarne gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell’associazione. Il consiglio direttivo potrà chiedere all’aspirante socio ogni documentazione utile al fine di valutare la richiesta di ammissione.
Le persone giuridiche che intendano diventare socie dell’associazione dovranno presentare richiesta di associazione firmata.
La delibera di rigetto della domanda di ammissione dovrà essere motivata e trasmessa all’interessato, il quale potrà chiedere il riesame della domanda alla prima assemblea utile, corredando la domanda di ammissione con la documentazione ritenuta più opportuna.
All’atto dell’accettazione della richiesta da parte dell’associazione il richiedente acquisirà ad ogni effetto la qualifica di socio e sarà inserito nel libro soci.
Non è ammessa la categoria dei soci temporanei.
La quota associativa è intrasmissibile.
L’adesione vale quale autorizzazione al trattamento dei dati personali secondo l’attuale norma vigente sul trattamento dei dati personali.
I soci possono essere:
– soci ordinari: sono soci ordinari le persone fisiche che aderiscono all’associazione prestando una attività prevalentemente gratuita e volontaria secondo le modalità stabilite dal consiglio direttivo senza una specifica quota stabilita dal consiglio stesso. Non hanno diritto di voto ne di partecipare alle Assemblee.
– soci sostenitori o promotori: sono soci sostenitori o promotori tutti coloro che contribuiscono agli scopi dell’associazione mediante conferimento in denaro o mediante il pagamento della quota partecipativa dell’iscrizione . Hanno diritto di voto e di partecipazione alle Assemblee.
Non è ammessa la categoria dei soci temporanei.
La quota associativa è intrasmissibile.
Art. 5 – Diritti e doveri dei soci
I soci dell’organizzazione hanno il diritto di:
– eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
– essere informati sulle attività dell’organizzazione e controllarne l’andamento;
– votare in Assemblea purché iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati.
Ciascun associato ha diritto ad un voto.
Gli stessi soci hanno il dovere di:
– rispettare il presente statuto e l’eventuale regolamento interno;
– svolgere la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale,
– spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretti ed esclusivamente per fini di
– solidarietà;
– versare la quota associativa secondo l’importo annualmente stabilito. La quota associativa è personale, non è rimborsabile e non può essere trasferita a terzi o rivalutata.
Art. 6 – Perdita della qualità di socio
La qualità di socio si perde per:
– decesso;
– mancato pagamento della quota sociale: la decadenza avviene su decisione dell’assemblea,
– previa proposta del consiglio direttivo, trascorsi sei mesi dal mancato versamento della quota sociale annuale;
– dimissioni: ogni socio può recedere dall’associazione in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta al consiglio direttivo; tale recesso avrà decorrenza immediata. Resta fermo l’obbligo per il pagamento della quota sociale per l’anno in corso;
– espulsione: Il consiglio direttivo previa contestazione degli addebiti e sentito il socio interessato, se possibile e richiesto dallo stesso, per atti compiuti in contrasto a quanto previsto dal presente statuto o qualora siano intervenuti gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo.
Gli associati che abbiano comunque cessato di appartenere all’associazione non possono richiedere i contributi versati e non hanno alcun diritto sul patrimonio dell’associazione stessa.
Art. 7 – I Circoli
Il Circolo è l’unità organizzativa dell’Associazione che opera su di una porzione del territorio definito e costituito almeno da 5 associati che risiedono nel territorio di competenza o operano in quell’ambito per ragioni di studio o lavoro.
La domanda di costituzione del Circolo deve essere indirizzata al Presidente per ottenere il riconoscimento.
Il presidente è tenuto a definire gli ambiti di operatività dei Circoli.
I Circoli possono essere definiti in base al settore professionale, tematico o associativo operando esclusivamente nell’ambito specifico.
I Circoli esprimono la linea politica previa autorizzazione del Presidente.
I Circoli non possono assumere obbligazioni o impegni verso terzi di nessun tipo a nome dell’Associazione.
Art. 8 – Le Associazioni
Tutte le Associazioni che si riconoscono nei principi e nelle finalità del presente Statuto possono aderire a questa Associazione.
La domanda di adesione deve essere indirizzata al Presidente.
Art. 9 – Organi Sociali
Gli organi dell’associazione sono:
a) Assemblea dei soci
b) Consiglio Direttivo
c) Presidente
Art. 10 – Assemblea dei Soci
L’assemblea è composta dai soci dell’organizzazione ed è l’organo sovrano.
L’assemblea è presieduta dal Presidente dell’organizzazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente.
E’ convocata almeno una volta all’anno dal Presidente dell’organizzazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 10 giorni prima di quello fissato per l’adunanza e contenente la data della riunione, l’orario, il luogo, l’ordine del giorno e l’eventuale data di seconda convocazione.
Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, fax, P.E.C. o e-mail (previamente indicata dai soci), spedita/divulgata almeno 15 giorni (10 nel caso dell’e-mail) prima della data fissata per l’assemblea al recapito risultante dal libro dei soci oppure mediante avviso affisso nella sede dell’organizzazione.
L’Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci o quando l’organo amministrativo lo ritiene necessario.
I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.
Delle riunioni dell’assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell’organizzazione, in libera visione a tutti i soci.
L’Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E’ straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell’organizzazione. E’ ordinaria in tutti gli altri casi.
Art. 11 – Compiti dell’assemblea
Le competenze dell’assemblea sono:
– nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
– nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
– approva il bilancio;
– delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
– delibera sulle modificazioni dell’atto costitutivo o dello statuto;
– approva l’eventuale regolamento dei lavori assembleari;
– delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell’organizzazione;
– delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.
Art. 12 – Assemblea ordinaria
L’assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli aderenti, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli aderenti presenti, in proprio o in delega.
L’assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti. Ciascun socio ha diritto ad un voto.
I soci possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri soci, conferendo delega scritta. Ciascun associato è portatore di un numero massimo di tre deleghe.
Non è ammessa l’espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica.
Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.
Art. 13 – Assemblea straordinaria
L’assemblea straordinaria modifica lo statuto dell’organizzazione con la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.
Per l’assemblea straordinaria, ad eccezione di quanto previsto nel comma precedente, si applicano le regole dell’assemblea ordinaria di cui al precedente articolo.
Art. 14 – Struttura dell’assemblea
L’assemblea è presieduta dal presidente dell’associazione o in sua assenza dal vicepresidente o, in assenza di quest’ultimo, da un membro del consiglio difettivo designato dalla stessa assemblea.
Le funzioni di segretario sono svolte dal segretario dell’associazione o in caso di suo impedimento da persona, nominata dall’assemblea.
I verbali dell’assemblea saranno redatti dal segretario, e firmati dal presidente e dal segretario stesso.
Le decisioni prese dall’assemblea, sia ordinaria che straordinaria, impegnano tutti i soci sia dissenzienti che assenti.
Ogni socio ha diritto di consultare il verbale dei lavori redatto dal segretario e sottoscritto dal presidente; ha diritto di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi, ha diritto di accesso ai documenti, delibere, bilanci, rendiconti e registri dell’associazione.
Art. 15 – Consiglio direttivo
Il Consiglio direttivo è eletto dall’Assemblea degli aderenti ed è composto da un minimo di due a un massimo di dieci componenti. Resta in carica due anni e i suoi componenti possono essere rieletti. Essi decadono qualora sono assenti ingiustificati per tre volte consecutive.
Il Consiglio direttivo nella sua prima riunione elegge tra i propri componenti il Presidente e un vice Presidente, o, più vice presidenti.
Il Consiglio direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno una volta ogni sei mesi e quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta. Alle riunioni possono essere invitati a partecipare esperti esterni e rappresentanti di eventuali sezioni interne di lavoro con voto consultivo. Le riunioni del Consiglio direttivo sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti eletti. Di ogni riunione deve essere redatto il verbale nel registro delle riunioni del Consiglio direttivo.
Compete al Consiglio direttivo:
– compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
– fissare le norme per il funzionamento dell’Associazione;
– sottoporre all’approvazione dell’Assemblea il preventivo possibilmente entro la fine del mese di dicembre e comunque con il bilancio consuntivo entro la fine del mese di aprile successivo dell’anno interessato;
– determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall’Assemblea, promuovendo e coordinando l’attività e autorizzando la spesa;
– eleggere il Presidente e il vice Presidente (o più vice Presidenti);
– nominare il Segretario (eventualmente il Tesoriere e/o il Segretario/Tesoriere),
– che può essere scelto anche tra le persone non componenti il Consiglio direttivo oppure anche tra i non aderenti;
– accogliere o respingere le domande degli aspiranti aderenti;
– ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del Consiglio adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;
– assumere il personale strettamente necessario per la continuità della gestione non assicurata dagli aderenti e comunque nei limiti consentiti dalle disponibilità previste dal bilancio;
– istituire gruppi a sezioni di lavoro i cui coordinatori, se non hanno altro diritto a voto deliberativo, possono essere invitati a partecipare alle riunioni del Consiglio e alle Assemblee con voto consultivo;
– nominare, all’occorrenza, i relativi poteri;
– decidere sull’espulsione dei soci.
Il Consiglio direttivo può delegare al Presidente o a un Comitato esecutivo l’ordinaria amministrazione. Le riunioni dell’eventuale Comitato esecutivo devono essere verbalizzate nell’apposito registro. Le eventuali sostituzioni di componenti del Consiglio direttivo effettuate nel corso del triennio devono essere convalidate dalla prima assemblea convocata successivamente alla nomina. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.
Art. 16 – Presidenza
Il presidente rappresenta legalmente l’associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l’esterno. Questi deve essere scelto in base ai requisiti onorabilità, professionalità ed indipendenza, anche con riferimento ai requisiti al riguardo previsti da codici di comportamento redatti da associazioni di rappresentanza.
Il presidente è eletto dall’assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.
Il presidente dura in carica per un periodo di 7 anni e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall’assemblea, con la maggioranza dei presenti.
Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il presidente convoca l’assemblea per l’elezione del nuovo presidente e dell’organo di amministrazione.
Il presidente convoca e presiede l’Assemblea e l’organo di amministrazione, svolge l’ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo all’organo di amministrazione in merito all’attività compiuta.
Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell’esercizio delle sue funzioni.
Il segretario dà esecuzioni alle deliberazioni del presidente e del consiglio direttivo, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza e come tesoriere cura l’amministrazione dell’associazione e si incarica della tenuta dei libri contabili nonché delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del consiglio direttivo.
Art. 17 – Risorse economiche
Le risorse economiche dell’associazione sono costituite da:
– quote associative;
– contributi pubblici e privati;
– donazioni e lasciti testamentari;
– rendite patrimoniali;
– attività di raccolta fondi;
– rimborsi da convenzioni;
– ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.
Art. 18 – Divieto di distribuzione degli utili e utilizzo del patrimonio
L’organizzazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita, nonché l’obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento delle finalità previste.
Art. 19 – Provvedimenti Disciplinari
In caso di inadempienze, abusi dello Statuto o dell’eventuale Codice Etico, il Presidente si riserva la decisione di espulsione o altre eventuali azioni disciplinari.
Le sanzioni disciplinare sono:
– censura
– sospensione
– espulsione
Art. 20 – Codice di autodisciplina dei soci nei comportamenti pubblici
In pubblico, sui media e su internet, i soci sono tenuti a tenere sempre un comportamento e un linguaggio positivo e costruttivo, sia tra gli stessi che con gli altri.
Art. 21 – Responsabilità dell’associazione
L’ associazione risponde, con le proprie risorse economiche, dei danni causati per inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.
L’associazione può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale della organizzazione stessa.
L’associazione non risponde di azioni pecuniarie o debitorie instaurate dai singoli associati.
L’associazione non risponde dell’uso non autorizzato del simbolo o del codice fiscale dell’Associazione.
Art. 22 – Scioglimento
Nel caso di scioglimento e messa in liquidazione, il patrimonio dell’associazione sarà devoluto secondo le norme, le modalità ed i tempi stabiliti dall’assemblea.
Art. 23 – Norme di rinvio e disposizioni finali
Per quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, con particolare riferimento al Codice civile, alla legge n. 106 del 6 giugno 2016, alla legge n. 266 dell’11 agosto 1991, alla legislazione regionale sul volontariato, al Dlgs 4 dicembre 1997, n. 460 ed alle loro eventuali variazioni.